Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che in casi debitamente motivati la Banca centrale europea (BCE) ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche su base consolidata dagli operatori segnalanti, incluse le informazioni sugli organismi da loro controllati. La BCE precisa l’entità del consolidamento a tale scopo. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, il regolamento (UE) n. 1333/2014 (ECB/2014/48) della Banca centrale europea (2) dispone che gli operatori segnalanti effettuino le segnalazioni alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui risiedono o alla BCE su base consolidata includendo, per tutte le loro succursali dell'Unione e dell'EFTA, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario.
(2)Le informazioni statistiche relative alle succursali degli operatori segnalanti nel Regno Unito sono significative in termini di volume complessivo. Data la rilevanza dell’euro short-term rate (€STR) per le informazioni statistiche segnalate ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), è necessario garantire che si continuino a segnalare informazioni statistiche per tali succursali per assicurare ulteriormente la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro.
(3)Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica terminerà il 31 dicembre 2020. È necessario ampliare l’ambito di applicazione della segnalazione su base consolidata relativa alle succursali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), affinché il Sistema europeo di banche centrali continui a ricevere informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti del mercato monetario in riferimento alle succursali degli operatori segnalanti situate nel Regno Unito.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo seguente:
«1.Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, nonché per le loro succursali situate nel Regno Unito, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all’allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.».
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 Novembre 2020.
Per il Consiglio Direttivo della BCE
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
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