Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2020/272 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 24 febbraio 2020, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
(2)L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (3), entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.
(3)Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (4) è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.
(4)L’obiettivo dell’accordo di partenariato e del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica delle Seychelles («Seychelles») di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e consentire lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell’Oceano Indiano, contribuendo nel contempo a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(5)È opportuno che l’accordo di partenariato e il relativo protocollo siano approvati.
(6)L’articolo 12 dell’accordo di partenariato prevede l’istituzione di una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di partenariato e del protocollo. La commissione mista può inoltre adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(7)È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(8)È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono approvati a nome dell’Unione (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 19 dell’accordo di partenariato e alla notifica prevista all’articolo 17 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 12 dell’accordo di partenariato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.413.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A413%3ATOC
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