Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

conflitto leggi

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.

(3)Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzandole per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell’Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, incoraggerà i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.

(4)Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa.

(5)Per notificazione o comunicazione transfrontaliera si dovrebbe intendere la notificazione o comunicazione tra uno Stato membro e un altro.

(6)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di atti a un rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto a una parte residente in un altro Stato membro se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dal se l’atto sia stato notificato o comunicato al rappresentante della parte.

(7)Se il destinatario non dispone nello Stato membro del foro di un recapito noto per la notificazione o comunicazione, ma dispone di uno o più recapiti noti per la notificazione o comunicazione in un altro o altri Stati membri, l’atto dovrebbe essere trasmesso a tale altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento. Tale situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro. In particolare, l’atto non dovrebbe essere notificato o comunicato al destinatario attraverso forme fittizie, quale la notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso all’albo pretorio o deposito dell’atto nel fascicolo del tribunale.

(8)Ai fini del presente regolamento, la definizione di «atti extragiudiziali» dovrebbe essere intesa nel senso che include i documenti redatti o certificati da un’autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, e altri atti la cui formale trasmissione a un destinatario residente in un altro Stato membro è necessaria per l’esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. La definizione di «atti extragiudiziali» non dovrebbe essere intesa nel senso che include gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi.

(9)L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter designare organi mittenti e organi riceventi distinti o designare uno o più organi incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. Dovrebbe tuttavia essere possibile rinnovare tale designazione ogni cinque anni.

(10)Per garantire la rapida trasmissione degli atti tra Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione, dovrebbe essere utilizzata ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione, a condizione che siano rispettate determinate condizioni quanto all’integrità e all’affidabilità dell’atto ricevuto. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, un sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC

 

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