Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (3) ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.
(3)Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, si incoraggeranno i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.
(4)Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
(5)Ai fini del presente regolamento, per «autorità giudiziaria» si dovrebbero intendere autorità che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Ciò comprende, in particolare, le autorità qualificate come autorità giudiziarie da altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 (4) del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 (5) e (UE) n. 650/2012 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, la richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere trasmessa mediante un modulo compilato nella lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua ammessa da questo Stato membro. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile moduli anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.
(7)Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni fra gli Stati membri per l’assunzione delle prove, dovrebbe essere usato ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi.
(8)Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere intesi come costituenti necessariamente un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(9)La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 (8) e (UE) 2016/679 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto dell’assunzione delle prove.
(10)Per quanto concerne i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell’Unione, l’ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantire il corretto funzionamento di tale sistema.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
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