Regolamento Delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 Luglio 2020 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 2 ter,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (2) (di seguito «l’accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (3). Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. L’attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)Il regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di indici di riferimento di spiegare nella dichiarazione sull’indice di riferimento il modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati.

(4)Spiegazioni diverse determinerebbero una mancanza di comparabilità tra gli indici di riferimento e una mancanza di chiarezza quanto alla portata e agli obiettivi dei fattori ESG. È pertanto necessario specificare il contenuto di tale spiegazione e stabilire il modello da utilizzare.

(5)Al fine di adeguare meglio le informazioni per gli investitori, l’obbligo di spiegare il modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati dovrebbe tener conto delle attività sottostanti su cui gli indici si basano. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento le cui attività sottostanti non hanno un impatto sui cambiamenti climatici, quali gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.

(6)La spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono dovrebbe indicare il corrispondente punteggio dei fattori ESG rispetto all’indice di riferimento sulla base di un valore medio ponderato aggregato. Tale punteggio non dovrebbe essere comunicato per ciascun componente degli indici di riferimento. Se pertinente e opportuno, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero poter fornire ulteriori informazioni sui fattori ESG.

(7)In ragione delle loro caratteristiche e degli obiettivi che perseguono, è opportuno stabilire obblighi di comunicazione specifici per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, nonché per gli indici di riferimento di obbligazioni e titoli azionari significativi.

(8)Per mettere a disposizione degli utilizzatori degli indici di riferimento informazioni accurate e aggiornate, in caso di modifiche della dichiarazione sull’indice di riferimento gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero aggiornare le informazioni fornite e indicare il motivo e la data in cui le informazioni sono state aggiornate.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC

 

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