La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l’acido perossiottanoico che, a seguito della sua valutazione, va ridenominato massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico.
(2)La massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico è stata oggetto di valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali», del tipo di prodotto 3, «igiene veterinaria», e del tipo di prodotto 4, «settore dell’alimentazione umana e animale», descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 2 gennaio 2019 l’autorità di valutazione competente della Francia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia).
(4)Il 4 marzo 2020, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell’Agenzia (3) sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(5)In base ai pareri dell’Agenzia, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 contenenti la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico possono essere considerati conformi alle prescrizioni stabilite all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
(6)Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
(7)Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC
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