La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 83, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme riguardanti il contenuto e il formato del passaporto delle piante richiesto per lo spostamento nel territorio dell’Unione, nonché per l’introduzione e lo spostamento in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(2)Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene un codice di tracciabilità che non è richiesto per alcune piante da impianto pronte per la vendita all’utilizzatore finale. La Commissione elabora un elenco di tipi e specie di piante da impianto ai quali non si applica tale eccezione.
(3)Determinate piante da impianto sono soggette alle misure dell’Unione contro specifici organismi nocivi adottate a norma dell’articolo 28 o dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Alcune di queste piante da impianto, in particolare quelle per le quali è nota la maggiore probabilità di essere infestate o infettate da tali organismi nocivi specifici o che sono state intercettate nel mercato interno perché infestate o infettate da tali organismi nocivi specifici, possono contribuire alla diffusione di tali organismi nocivi all’interno dell’Unione, aumentando così le possibilità che tali organismi nocivi provochino effetti negativi gravi e a lungo termine su tali piante da impianto.
(4)Alcune piante da impianto originarie dell’Unione sono soggette a prescrizioni particolari specificate in relazione ad alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). Tali piante da impianto possono contribuire alla diffusione di tali organismi nocivi all’interno dell’Unione, aumentando così le possibilità che tali organismi nocivi provochino effetti negativi gravi e a lungo termine su tali piante da impianto.
(5)Alcune di queste piante da impianto sono state intercettate mentre venivano spostate all’interno dell’Unione perché ospitavano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
(6)È pertanto opportuno imporre un codice di tracciabilità per tutti i casi di passaporti delle piante rilasciati per tali piante da impianto, al fine di migliorare la tempestiva tracciabilità di queste ultime.
(7)Il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione (3) e il presente regolamento stabiliscono una serie di nuove norme riguardanti l’uso e il contenuto dei passaporti delle piante. Per tale motivo la direttiva 92/105/CEE della Commissione (4) diventa obsoleta e dovrebbe essere abrogata.
(8)Affinché gli operatori professionali e le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi a tali prescrizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2021.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Tipi e specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante
L’esenzione dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applica ai tipi e alle specie di piante da impianto elencati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Abrogazione della direttiva 92/105/CEE
La Direttiva 92/105/CEE è abrogata.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 Dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC
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