Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione del 25 Novembre 2020 sul rimborso, a norma dell’Articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all’esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell’esercizio precedente.

(2)A norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai beneficiari finali ai quali è applicato, nell’esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell’esercizio precedente.

(3)Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tener conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.

(4)A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1928 della Commissione (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all’anno civile 2019 per costituire la riserva di crisi. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2020.

(5)Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall’applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(6)Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2020. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatti salvi l’applicazione di riduzioni conformemente all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2020, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(7)A norma della frase introduttiva dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all’esercizio successivo. È pertanto opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell’esercizio finanziario agricolo quale definito all’articolo 39 del medesimo regolamento.

(8)Poiché gli importi da riportare e mettere a disposizione riguardano il bilancio 2021, dall’articolo 135, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica risulta che nel presente regolamento non è necessario fissare un importo per quanto riguarda il Regno Unito.

(9)Per tener conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell’esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2020, per il periodo dal 16 ottobre 2019 al 15 ottobre 2020, da parte degli Stati membri e la data a partire dalla quale deve essere applicato il presente regolamento, vale a dire il 1o dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall’esercizio 2020 a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2021 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall’Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 Novembre 2020

Per la Commissione

a nome della Presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC

 

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