Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 Novembre 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2469.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 13 e l’articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l’immissione sul mercato e l’uso di nuovi alimenti nell’Unione.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(3)Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 178/2002 (4) e il regolamento (UE) 2015/2283. Tali modifiche mirano a rafforzare la trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell’UE in tutti i settori della filiera alimentare in cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») fornisce una valutazione scientifica del rischio, compreso quello dei nuovi alimenti.

(4)Per quanto riguarda l’immissione sul mercato di nuovi alimenti, le modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 hanno introdotto nuove disposizioni riguardanti tra l’altro orientamenti generali forniti dal personale dell’Autorità su richiesta di un potenziale richiedente prima della presentazione della domanda e l’obbligo di notifica degli studi commissionati o realizzati dagli operatori economici a sostegno di una domanda, con conseguenze in caso di inosservanza di tale obbligo. Ha inoltre introdotto disposizioni sulla divulgazione al pubblico, da parte dell’Autorità, di tutti i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno delle domande, ad eccezione delle informazioni riservate, nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio, seguita da una consultazione di terzi. Le modifiche stabiliscono inoltre requisiti procedurali specifici per la presentazione delle richieste di riservatezza e per la valutazione delle stesse da parte dell’Autorità in relazione alle informazioni presentate da un richiedente, se la Commissione richiede il parere dell’Autorità.

(5)Il regolamento (UE) 2019/1381 ha inoltre modificato il regolamento (UE) 2015/2283 al fine di includervi disposizioni che garantiscono la coerenza con le modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 e tengono presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate.

(6)Viste la portata e l’applicazione di tutte le suddette modifiche, è opportuno adeguare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 al fine di tener conto delle modifiche riguardanti il contenuto, la redazione e la presentazione delle domande di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283, le modalità di verifica della validità delle domande e le informazioni che devono essere incluse nel parere dell’Autorità. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 dovrebbe fare riferimento ai formati standard di dati e disporre che le domande forniscano informazioni atte a dimostrare la conformità all’obbligo di notifica di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. Dovrebbe inoltre precisare che la valutazione della conformità all’obbligo di notifica è parte integrante della verifica della validità di una domanda.

(7)Inoltre, in considerazione del fatto che l’Autorità è responsabile della gestione della banca dati degli studi a norma dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002, dovrebbe essere anche data alla Commissione la possibilità di consultare l’Autorità nel quadro della verifica della validità delle domande al fine di accertare che la domanda soddisfi i requisiti pertinenti stabiliti in tale articolo.

(8)Qualora durante la valutazione del rischio siano effettuate consultazioni pubbliche a norma dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il parere dell’Autorità dovrebbe includere anche i risultati di tali consultazioni, in linea con gli obblighi di trasparenza cui è soggetta l’Autorità.

(9)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 27 marzo 2021 e alle domande presentate a decorrere da tale data, che corrisponde alla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1381.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC

 

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