La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1)Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un’attuazione uniforme del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2). In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l’autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all’attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
a)Non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
b)Nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
i)Il richiedente,
ii)Il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
iii)La persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.»;
(2)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
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