La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione in relazione al dominio delle condizioni di vita, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.
(2)L’indagine per le statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita («indagine EU-SILC») costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la povertà e l’esclusione sociale. Fornisce inoltre, a partire dal modulo triennale sulla salute, informazioni sull’assistenza sanitaria, sui determinanti della salute, sullo stato di salute e sulla disabilità e, a partire dal modulo sessennale sulla qualità della vita, dati sul benessere e sulla partecipazione sociale e culturale.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le caratteristiche tecniche del set di dati per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita figurano nell’allegato e riguardano:
a)L’identificativo della variabile;
b)La denominazione della variabile;
c)L’etichetta e il codice della modalità;
d)L’unità di rilevazione;
e)La modalità di rilevazione;
f)Il periodo di riferimento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.386.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A386%3ATOC
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