La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 20, lettera p),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).
(2)La Croazia ha richiesto alla Commissione di autorizzare cinque metodi («Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)», «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)», «OptiGrade-MCP», «OptiScan-TP» e «Manual method-ZP»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
(3)Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione e tali formule in Croazia.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Croazia l'impiego dei seguenti metodi:
(a)L'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
(b)L'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
(c)Apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;
(d)L'apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;
(e)Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.
2.Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, di cui al paragrafo 1, lettera e), sono autorizzati unicamente per i macelli in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.
Articolo 2
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
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