La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515, il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini di talune comunicazioni previste dal regolamento (UE) 2019/515. L’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sostituirà l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto a decorrere dal 16 luglio 2021.
(2)Dal regolamento (UE) 2019/515 risulta che l’ICSMS deve essere utilizzato, tra l’altro, dalle autorità competenti e dai punti di contatto per i prodotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire nell’ICSMS l’identità di tali autorità competenti e punti di contatto per i prodotti.
(3)Per garantire che le informazioni di cui ha bisogno la Commissione per procedere alla valutazione e presentare la relazione di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/515 siano facilmente consultabili e possano essere ulteriormente trattate nell’ICSMS, le autorità competenti, oltre a caricare la decisione amministrativa o la sospensione temporanea, dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni su tali decisioni in forma strutturata.
(4)Per garantire che i dati contenuti nell’ICSMS siano esatti e aggiornati, le autorità competenti dovrebbero inserire in tale sistema tutte le modifiche di qualunque decisione amministrativa notificata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515 o di qualunque sospensione temporanea notificata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.
(5)Per garantire che i dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e i dati personali relativi a persone fisiche designate come utenti di tale sistema siano cancellati non appena venuta meno la necessità degli stessi per le finalità per le quali sono stati inseriti nel sistema, è opportuno stabilire disposizioni relative ai periodi di conservazione di tali dati.
(6)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 6 giugno 2020.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
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