La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un'applicazione software online, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli ad assolvere gli obblighi di cooperazione amministrativa, compresi quelli relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione. Realizza ciò fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
(2)L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l'IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.
(3)Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la libera circolazione dei dati diversi dai dati non personali all'interno nell'Unione europea. Esso stabilisce inoltre le condizioni per l'accesso delle autorità competenti ai dati, per la richiesta di assistenza e per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di consentire l'accesso ai dati trattati e conservati in un altro Stato membro. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 di tale regolamento, qualora l'autorità competente richiedente non ottenga accesso ai dati e non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell'Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri.
(4)A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807, gli Stati membri, ove giustificato dall'urgenza e a determinate condizioni, possono imporre misure provvisorie per la rilocalizzazione dei dati. Se tali misure provvisorie prevedono la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata. Inoltre la Commissione scambia informazioni con gli Stati membri circa le esperienze in tal senso.
(5)L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
(6)La cooperazione amministrativa a norma del regolamento (UE) 2018/1807 può coinvolgere i punti di contatto unici designati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento e ogni entità responsabile della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012, essi dovrebbero pertanto essere considerati autorità competenti ai fini del progetto pilota.
(7)L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica necessaria per consentire alle autorità competenti, ai punti di contatto unici, alle entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807 e alla Commissione di assolvere i loro obblighi in materia di cooperazione amministrativa e comunicazione previsti da tale regolamento.
(8)A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807, l'autorità competente che riceve la richiesta di accesso ai dati è tenuta a fornire una risposta in cui comunica i dati richiesti o a informare l'autorità competente richiedente che non ritiene siano state soddisfatte le condizioni per chiedere assistenza. Per rendere operativo lo scambio di dati lo Stato membro destinatario della richiesta dovrebbe fornire allo Stato membro richiedente le informazioni necessarie per accedere ai dati richiesti o dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati. Lo Stato membro destinatario della richiesta può anche rispondere fornendo immediatamente i dati richiesti, se questo è considerato il modo più efficiente di procedere.
(9)Una richiesta di assistenza, nonché le misure provvisorie notificate alla Commissione tramite l'IMI, possono comprendere lo scambio di insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, al trattamento dei dati personali in un insieme di dati in cui i dati personali sono indissolubilmente legati a dati non personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ciò è garantito dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, che stabilisce le norme in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI.
(10)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1807.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
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