La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) e e),
considerando quanto segue:
(1)La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).
(2)Per affrontare le circostanze specifiche dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione (4) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).
(3)Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 30 settembre 2020. Al fine di porre rimedio a tali disfunzioni è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
(4)Per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (6) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nella situazione specifica connessa alla COVID-19 fino al 1o febbraio 2021. Le deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, sono calcolate su base annua. Pertanto è opportuno non modificare la fine dell’applicazione di tali deroghe.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
(6)È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1o ottobre 2020.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:
(1)All’articolo 1, paragrafo 7, la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021»;
(2)L’articolo 3 è così modificato:
a)Nel secondo e nel quinto comma la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021».
b)Nel terzo comma la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
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