La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie bovina. A norma dell’articolo 9 di tale direttiva, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi intraunionali di animali della specie bovina. La rinotracheite bovina infettiva, una malattia dovuta all’herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV-1), è compresa nell’elenco per gli animali della specie bovina nell’allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE.
(2)A febbraio 2020 la Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione del suo programma nazionale destinato alla lotta e all’eradicazione della rinotracheite bovina infettiva nei dipartimenti metropolitani francesi, ad eccezione della Corsica, e ha chiesto l’autorizzazione ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
(3)L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie elencate nell’allegato E, parte II, esso debba presentare alla Commissione la documentazione giustificativa adeguata. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi intraunionali di animali della specie bovina.
(4)A gennaio 2020 la Cechia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV-1 per tutto il suo territorio e ha chiesto l’autorizzazione ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(5)La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) reca un elenco degli Stati membri e delle loro regioni autorizzati ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE. L’allegato I della decisione 2004/558/CE contiene un elenco di Stati membri e loro regioni in cui si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE, mentre l’allegato II della decisione 2004/558/CE contiene un elenco di Stati membri e loro regioni in cui si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(6)Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Francia, i dipartimenti metropolitani di tale Stato membro, ad eccezione della Corsica, dovrebbero figurare nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
(7)Inoltre, alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Cechia, tale Stato membro non dovrebbe più figurare nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC
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