Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 287, punto 13), della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare tre categorie di soggetti passivi dall’imposta sul valore aggiunto (IVA): quelli il cui volume d’affari annuo non supera 37 000 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella cessione di beni, quelli il cui volume d’affari annuo non supera 24 300 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e quelli il cui volume d’affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire le prestazioni di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).
(2)Malta è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio (2) a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo non supera i 20 000 EUR fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 giugno 2020, Malta ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese e che sopprime, in particolare, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto dal 1o gennaio 2025.
(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 12 giugno 2020, della domanda presentata da Malta. Con lettera del 15 giugno 2020 la Commissione ha comunicato a Malta che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.
(5)Poiché la misura di deroga ha comportato una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta a continuare ad applicare tale misura.
(6)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 con effetto dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare Malta a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
(7)La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto Malta effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/279,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/279, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2024.».
Articolo 2
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC
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