Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1664 della Commissione del 9 Novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Dal 2005 è stato dimostrato che virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili.

(3)La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante per l’introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o altri volatili in cattività.

(4)In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o altri volatili in cattività.

(5)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia.

(6)La Germania ha recentemente confermato la presenza sul suo territorio del virus dell’HPAI del sottotipo H5N8 in volatili selvatici migratori e non migratori.

(7)Inoltre la Germania ha recentemente notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nel circondario della Frisia settentrionale, in un’azienda in cui sono detenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(8)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(9)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania in relazione all’HPAI.

(10)In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è pertanto opportuno definire nell’allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(11)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Novembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC

 

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