La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerate conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di detta direttiva.
(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
(3)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4): EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 ed EN 55032:2012. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020 per gli apparecchi industriali, scientifici e medicali; EN 55014-1:2017 ed EN 55014-1:2017/A11:2020 per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari; EN IEC 55015:2019 ed EN IEC 55015:2019/A11:2020 per le apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari; nonché EN 55032:2015 ed EN 55032:2015/A11:20 per le apparecchiature multimediali.
(4)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 62026-2:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 62026-2:2013/A1:2019.
(5)La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.
(6)Le norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019 soddisfano i requisiti essenziali a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme armonizzate, insieme alle norme modificative pertinenti, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione (6) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative pertinenti, in detto allegato.
(8)È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.
(9)Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti, in detto allegato
(10)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
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