Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione del 3 Novembre 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1326.

Leggi 1000

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerate conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di detta direttiva.

(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.

(3)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4): EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 ed EN 55032:2012. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020 per gli apparecchi industriali, scientifici e medicali; EN 55014-1:2017 ed EN 55014-1:2017/A11:2020 per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari; EN IEC 55015:2019 ed EN IEC 55015:2019/A11:2020 per le apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari; nonché EN 55032:2015 ed EN 55032:2015/A11:20 per le apparecchiature multimediali.

(4)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 62026-2:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 62026-2:2013/A1:2019.

(5)La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.

(6)Le norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019 soddisfano i requisiti essenziali a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme armonizzate, insieme alle norme modificative pertinenti, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione (6) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative pertinenti, in detto allegato.

(8)È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.

(9)Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti, in detto allegato

(10)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.

(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
32291
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89352187
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.140.198.201