Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio del 30 Ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere c) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 67 TFUE, l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui è garantito che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne. Ai sensi dell’acquis di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, compresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro, che possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L’11 marzo 2020 l’OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(3)Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali le restrizioni all’ingresso o l’obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. In alcuni casi, tale misura ha avuto un impatto sull’assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.

(4)La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio (1) definisce i principi generali e i criteri comuni, comprese soglie comuni nella valutazione di restrizioni alla libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. Stabilisce inoltre un quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio. Raccomanda agli Stati membri di coordinarsi e di comunicare al pubblico quando vengono imposte misure restrittive.

(5)Tenuto conto che la libera circolazione delle persone nel mercato interno, di cui all’articolo 26 del TFUE, coesiste strettamente con l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne nello spazio Schengen, di cui agli articoli 67 e 77 del TFUE, e al fine di rispettare la coerenza e l’integrità dell’acquis di Schengen, la presente raccomandazione dovrebbe garantire che gli Stati membri seguano lo stesso approccio coordinato nell’applicazione dell’acquis di Schengen per quanto riguarda l’assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, alle frontiere interne.

(6)Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare i principi, i criteri comuni e il quadro comune di misure stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 anche quando garantiscono l’assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(8)La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.

(10)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3).

(11)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (4) del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5).

(12)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (6), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (7).

Ha adottato la presente Raccomandazione:

Gli Stati membri dovrebbero applicare le raccomandazioni relative ai principi generali, ai criteri comuni, alle soglie comuni e al quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni sul coordinamento e la comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.

Fatto a Bruxelles, il 30 Ottobre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC

 

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