Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera del 7 agosto 2019 la Francia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi hanno fornito ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020.
(2)Con l’aliquota ridotta che intende applicare, la Francia mira a promuovere ulteriormente la diffusione e l’uso dell’energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.
(3)Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura interessata di produzione dell’elettricità in Francia, l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere una riduzione delle emissioni di CO2, di altri inquinanti atmosferici e del rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.
(4)La concessione alla Francia dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che, durante la sua vigenza, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
(5)A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2026.
(6)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Si autorizza la Francia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2026.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Ottobre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
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