Decisione (UE) 2020/1584 del Consiglio del 26 Ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)Gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono rappresentati sette Stati membri.

(3)A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.

(4)A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno di tali annessi od ogni emendamento di un annesso diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell’ICAO oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell’ICAO non notifichi la propria disapprovazione.

(5)A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non potersi attenere del tutto agli standard o alle procedure internazionali di cui all’articolo 37 di tale convenzione o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche a tali standard o procedure internazionali, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.

(6)La pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative sugli operatori di aeromobili, sui costruttori di aeromobili e sui fornitori secondari dei fabbricanti di apparecchiature, e ha ritardato lo sviluppo di nuovi sistemi. Gli operatori di aeromobili cancellano o posticipano le consegne di aeromobili, con la conseguenza che la consegna degli aeromobili destinati a essere consegnati per il 2020 sarà rinviata al 2021. Un aeromobile di nuova costruzione che sia stato configurato per la consegna nel 2020, ma la cui consegna sia stata rinviata al 2021, necessita di una riconfigurazione per conformarsi alle disposizioni applicabili dopo il 1o gennaio 2021. Gli operatori e i costruttori di aeromobili devono far fronte a un onere finanziario eccessivo se tali aeromobili devono essere riconfigurati. È pertanto in corso di adozione da parte della Commissione un rinvio di tale data a livello dell’Unione, mediante modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012. Il fonoregistratore in cabina di pilotaggio («CVR») è utilizzato a supporto delle indagini su incidenti e inconvenienti. Un rinvio dell’attuazione della nuova durata del CVR da due ore a venticinque ore non comporta rischi significativi per la sicurezza, mentre allinea all’attuale realtà del settore dell’aviazione il vantaggio in termini di sicurezza che rappresenta una registrazione vocale più lunga in cabina di pilotaggio. L’Unione sostiene con convinzione gli sforzi profusi dall’ICAO per migliorare la sicurezza aerea. Considerando la situazione senza precedenti provocata dalla pandemia di COVID-19 e l’assenza di un rischio significativo per la sicurezza, è opportuno che l’Unione sostenga tali emendamenti.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella 221a sessione del Consiglio dell’ICAO in riferimento ai previsti emendamenti 46 dell’annesso 6, parte I, e 39 dell’annesso 6, parte II. Tale posizione, che dev’essere espressa congiuntamente a nome dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, dovrebbe essere di sostenere tali emendamenti.

(8)La posizione dell’Unione dopo l’adozione senza modifiche sostanziali dell’emendamento 46 dell’annesso 6, parte I, e dell’emendamento 39 dell’annesso 6, parte II, da parte del Consiglio dell’ICAO, che dev’essere notificata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di non registrare la disapprovazione e di notificare la conformità a tali emendamenti e dev’essere espressa da tutti gli Stati membri dell’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 221a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) è di sostenere le proposte di emendamento 46 dell’annesso 6, parte I, e di emendamento 39 dell’annesso 6, parte II, della convenzione sull’aviazione civile internazionale nella loro interezza.

2.La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali le proposte di emendamento di cui al paragrafo 1, è di non registrare la disapprovazione e di notificare la conformità agli emendamenti adottati in risposta alle rispettive lettere agli Stati dell’ICAO.

Articolo 2

1.Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2. Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.362.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A362%3ATOC

 

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