Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2016/838/UE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (2) («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 2016.
(2)A norma dell’articolo 406, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.
(3)A norma dell’articolo 408, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
(4)A norma dell’articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione (3), il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», nella misura in cui il capo 5 non contiene disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
(5)Nella 7a riunione il Comitato di associazione nella formazione «Commercio» deve adottare una decisione relativa all’aggiornamento dell’allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell’accordo.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», poiché la decisione prevista sarà vincolante per l’Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 7a riunione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio», di cui all’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’aggiornamento dell’allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» (4).
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all’articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 Ottobre 2020
Per il Consiglio
La Presidente
S. SCHULZE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.362.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A362%3ATOC
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