Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2020 una proposta che precisi a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2020, e b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle esigenze effettive.
(2)Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per ll’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano anzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo («10°FES») per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo («11° FES») per la Commissione.
(4)Il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione (UE) 2019/1800 (3), la quale fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,
(5)A norma degli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Ottobre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.362.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A362%3ATOC
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