Il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,
considerando quanto segue:
(1)La politica in materia di segnalazione whistleblowing della Banca centrale europea (BCE) è stata di recente rafforzata nel quadro etico della BCE (1). Le informazioni sulle violazioni segnalate attraverso la piattaforma di segnalazione interna istituita dalla BCE a tale scopo («lo strumento per la segnalazione whistleblowing») possono riguardare alte cariche della BCE, ovvero i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2).
(2)Per essere efficace, la politica della BCE in materia di segnalazione whistleblowing dovrebbe prevedere una valutazione e un monitoraggio approfonditi delle segnalazioni inviate attraverso il nuovo strumento di segnalazione. Tale valutazione e tale monitoraggio dovrebbero essere effettuati in conformità a una procedura armonizzata sotto la responsabilità di un’autorità competente designata.
(3)È opportuno specificare la procedura che verrà applicata alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, qualora una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.
(4)Per assicurare una regolare attuazione del quadro rafforzato ed evitare incertezza giuridica circa la valutazione e il monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing, laddove una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Definizioni
Salva diversa disposizione, le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso siginificato di quelle definite nel quadro etico della BCE.
Articolo 2
Autorità competente
Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l’autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è:
a)Il presidente; oppure
b)Il vicepresidente, qualora l’alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.
Articolo 3
Procedura per la valutazione e il monitoraggio
1.Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing che menzionano un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (3) qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione.
2.Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi della circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne (4).
3.Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 può:
a)Inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine interna;
b)Qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa interna, decidere, in deroga all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della circolare amministrativa 01/2006, di aprire direttamente un’indagine amministrativa e adottare la relativa decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6, della circolare amministrativa 01/2006, con la possibilità che l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 decida in via eccezionale di intraprendere essa stessa l’indagine amministrativa, designando in tal caso una persona oppure una commissione, di livello adeguatamente elevato, per la conduzione dell’indagine.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 Ottobre 2020
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.359.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A359%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it