Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 90/20/COL del 15 Luglio 2020 che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato.

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L’Autorità di Vigilanza EFTA («l’Autorità»),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e

visto il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte («protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Alla fine del 2020 scadono gli orientamenti in materia di aiuti di Stato seguenti, adottati dall’Autorità nell’ambito dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato:

a)Gli orientamenti materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (1);

b)Gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2);

c)La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (3);

d)La disciplina per l’analisi della compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE sugli aiuti di Stato per promuovere l’esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo (4);

e)Gli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (5) e

f)Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (6).

Nell’ambito del Green Deal europeo e dell’agenda digitale europea, la Commissione europea («la Commissione») ha già annunciato la propria intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021.

Il 2 luglio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere l’esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (7).

Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, contestualmente all’elaborazione di un futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto opportuno prorogare fino alla fine del 2021 il periodo di applicazione dei suoi orientamenti corrispondenti agli orientamenti dell’Autorità di cui alle lettere da a) a e). La Commissione ha prorogato fino alla fine del 2023 il periodo di applicazione degli orientamenti corrispondenti a quelli elencati alla lettera f) (orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).

La proroga di tali norme permetterà alla Commissione di completarne la valutazione insieme alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell'adeguatezza». Sulla base dei risultati di tale esame la Commissione potrà stabilire se prorogare o aggiornare le norme.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia da COVID-19 può avere per le imprese, la Commissione ha ritenuto inoltre necessario modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere l’esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo e della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (8), le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate dopo il 31 dicembre 2019, dovrebbero essere ammissibili a norma di tali orientamenti fino al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, il brusco calo dei prezzi dell’energia elettrica dovuto alla pandemia da COVID-19 potrebbe portare a una riduzione dell’intensità di energia elettrica delle imprese. In tal caso, le imprese potrebbero non rientrare più nei criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 (riduzioni mirate del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili per motivi di competitività) quando si applica l’allegato 4 per il calcolo del VAL (valore aggiunto lordo) e dell’intensità di energia elettrica delle imprese. La Commissione ha ritenuto pertanto che i metodi di calcolo da utilizzare dovessero essere adattati in modo da risolvere questo problema in maniera adeguata.

Tali modifiche e proroghe della comunicazione della Commissione sono rilevanti anche per lo Spazio economico europeo.

È opportuno garantire l’applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

previa consultazione della Commissione,

previa consultazione degli Stati EFTA-SEE,

Ha adottato la presente Decisione:

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.359.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A359%3ATOC

 

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