La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 1° Febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla capacità ricettiva e all’indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici in conformità dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011. Tale allegato definisce tra l’altro le categorie richieste per i paesi e le aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici.
(3)Il regolamento (UE) n. 692/2011 contiene, all’allegato I, sezione 3, un riferimento implicito al Regno Unito nella categoria «Unione europea (l’Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro» nell’ambito della classificazione da applicare per l’allegato I, sezione 2.
(4)In seguito al suo recesso dall’Unione, il Regno Unito non fa più parte di tale categoria. Non vige più pertanto l’obbligo per gli Stati membri di presentare separatamente i dati relativi al Regno Unito a norma del regolamento (UE) n. 692/2011.
(5)L’industria del turismo dell’Unione occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte di occupazione. Le statistiche europee sul turismo sono essenziali per fornire una valutazione della competitività del settore e del volume e dei flussi turistici.
(6)Tenendo in considerazione l’importanza del Regno Unito quale mercato generatore di turismo nell’Unione, è fondamentale garantire la continuità della trasmissione da parte degli Stati membri dei dati relativi al Regno Unito dopo il recesso di quest’ultimo dall’Unione.
(7)Poiché il Regno Unito è divenuto un paese terzo, è necessario modificare di conseguenza il suo posizionamento nella classificazione dei paesi e delle aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici.
(8)È pertanto opportuno modificare l’allegato I, sezione 3, «E. Paesi e aree geografiche», del regolamento (UE) n. 692/2011 al fine di inserire il Regno Unito quale paese di residenza distinto degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici. Un siffatto aggiornamento è limitato allo spostamento del Regno Unito da una categoria a un’altra e pertanto non incide sull’onere di rilevazione né modifica il quadro concettuale sottostante applicabile.
(9)Non è consigliabile spostare un paese o un’area geografica da una categoria a un’altra all’interno di un dato anno di riferimento. È preferibile applicare la classificazione modificata per l’intero anno di riferimento a decorrere dal 2020,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:
nella sezione 3, la lettera «E. Paesi e aree geografiche» è così modificata:
1)Il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— Altri paesi europei (diversi dai paesi dell’UE o EFTA ed esclusi Regno Unito, Russia, Turchia e Ucraina),»;
2)Prima di «— Russia,» è inserito il seguente trattino:
«— Regno Unito,».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’anno di riferimento 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.359.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A359%3ATOC
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