Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1567 della Commissione del 26 Ottobre 2020 relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’Articolo 61 del Regolamento (UE) 2019/1896.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede il rafforzamento del mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e la fornitura delle capacità necessarie nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea («corpo permanente»).

(2)Il corpo permanente deve comprendere personale operativo inviato dagli Stati membri. Per garantire che gli Stati membri siano in grado di mettere a disposizione tale personale, è opportuno istituire un sistema finanziario volto ad agevolare lo sviluppo delle risorse umane interessate.

(3)Il sostegno finanziario dovrebbe essere fornito sotto forma di un pagamento annuale corrisposto dall’Agenzia agli Stati membri dopo la fine dell’anno N. L’Agenzia dovrebbe inoltre poter concedere un pagamento anticipato prima della fine dell’anno N su richiesta di uno Stato membro.

(4)L’articolo 61, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1896 stabilisce le formule per il calcolo del pagamento annuale corrispondente alle diverse categorie di personale operativo del corpo permanente. Il sostegno finanziario da concedere deve essere determinato in larga misura in funzione del livello di partecipazione degli Stati membri al corpo permanente per le categorie 2 e 3 del personale. È altresì opportuno includere nel sistema di sostegno finanziario un meccanismo volto a compensare, in alcuni casi, i servizi nazionali degli Stati membri di provenienza del personale statutario che l’Agenzia deve assumere («finanziamento della categoria 1»).

(5)Le formule per il calcolo del pagamento annuale dovrebbero basarsi sull’importo di riferimento di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.358.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A358%3ATOC

 

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