Regolamento (UE) 2020/1565 della Commissione del 27 Ottobre 2020 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1-metilciclopropene, bifenazato, ciprodinil, mandipropamide e piridaben sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clorantraniliprolo e clormequat sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Le sostanze 1,4‐diamminobutano, acetato d’ammonio, calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina sono incluse nell’allegato IV di tale regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego sulle mele e sulle banane di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva 1-metilciclopropene è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda il bifenazato, è stata presentata una domanda simile per le bacche di sambuco. Per quanto riguarda il clormequat, è stata presentata una domanda simile per l’orzo. Per quanto riguarda il ciprodinil, è stata presentata una domanda simile per il rabarbaro. Per quanto riguarda il mandipropamide, è stata presentata una domanda simile per cavoli rapa e «erbe fresche e fiori commestibili». Per quanto riguarda il piridaben, è stata presentata una domanda simile per i peperoni.

(4)In conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’impiego del clorantraniliprolo sui semi di palma e sui frutti di palma in Malaysia e per l’impiego del piribaden sulla frutta a guscio negli Stati Uniti. I richiedenti affermano che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.

(5)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(7)Per quanto riguarda l’1-metilciclopropene, nel corso del riesame condotto in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui e gli studi sul metabolismo.

(8)Per quanto riguarda il clormequat, l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per determinati prodotti di origine animale a seguito dell’impiego della sostanza sull’orzo.

(9)Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(10)Le sostanze 1,4-diamminobutano, acetato d’ammonio, calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina (3) sono state temporaneamente incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’Autorità ha valutato tali sostanze e ha concluso che è opportuno che calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina siano mantenuti in modo permanente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (6) (7). Per quanto riguarda il 1,4-diaminobutano e l’acetato di ammonio, essa ha concluso che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischi. Dal punto di vista della gestione dei rischi, è opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in considerazione della loro presenza naturale nell’ambiente.

(11)In base ai pareri motivati, alla dichiarazione e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Ottobre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.358.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A358%3ATOC

 

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