La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)In conseguenza della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha prorogato di 12 mesi il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione (4) che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali e per i loro motori.
(4)Considerato inoltre che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi come previsto dal regolamento (UE) 2020/1040.
(5)Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Tale disposizione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa della pandemia di COVID‐19, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato:
(1)Al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»;
(2)E’ aggiunto il quarto comma seguente:
«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.358.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A358%3ATOC
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