Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1562 della Commissione del 26 Ottobre 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a sistemi avanzati di controllo.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.

(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 303 213-5-1 V1.1.1 per ricevitori e interrogatori di sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie, EN 303 345-2 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.1.1 per ricevitori di radiodiffusione sonora e EN 303 364-3 V1.1.1 per radar primari di sorveglianza.

(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 e EN 303 213-6-1 V2.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-2 V13.1.1 per apparecchiature utente per telecomunicazioni mobili internazionali, EN 301 908-13 V13.1.1 per apparecchiature utente per accesso radio terrestre universale evoluto, EN 302 217-2 V3.2.2 per sistemi radio fissi e EN 303 213-6-1 V3.1.1 per sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie.

(5)La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.

(6)Le norme armonizzate EN 303 213-5-1 V1.1.1 e EN 301 908-2 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)All’allegato II, punto 3, sottopunto 3, la decisione di esecuzione C(2015) 5376 stabilisce che «receiver performance is also of particular importance for mobile terminals, in particular antenna performance, and for communication equipment used in safety of life applications» (le prestazioni dei ricevitori, in particolare dell’antenna, rivestono inoltre particolare importanza per i terminali mobili e per le apparecchiature per le comunicazioni utilizzate nelle applicazioni per la sicurezza della vita umana). La norma armonizzata EN 301 908-13 V13.1.1 non comprende specifiche relative alle prestazioni dell’antenna. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)Il punto 4.3.2, nota 2, della norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 potrebbe consentire ai fabbricanti di discostarsi da altre specifiche della norma armonizzata relative al tasso di errore di bit (BER, Bit Error Rate) e i punti H.3.4, I.3.4 e J.3.4 di tale norma armonizzata non richiedono un metodo di prova esplicito per dimostrare la conformità. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)La raccomandazione ITU-R SM.329-12 (09/2012) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio precisa che «for the most economical and efficient use of the frequency spectrum, it is necessary to establish general maximum limits of spurious domain emissions» (per conseguire l’utilizzo più economico ed efficiente dello spettro di frequenze è necessario stabilire limiti massimi generali delle emissioni del dominio spurio). La raccomandazione 74-01 (2019) del Comitato europeo delle radiocomunicazioni precisa che «for the purposes of specific sharing or compatibility studies, lower levels for the unwanted emissions in the spurious domain could be used to enhance spectrum efficiency» (ai fini di studi specifici sulla condivisione o sulla compatibilità, per migliorare l’efficienza dello spettro potrebbero essere utilizzati livelli più bassi per le emissioni indesiderate nel dominio spurio). Le emissioni spurie sono pertanto riconosciute come pertinenti ai fini dell’uso efficiente dello spettro, requisito contemplato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. L’allegato C.3 di EN 303 345-2 V1.1.1 e l’allegato B.3 di EN 303 345-5 V1.1.1 riconoscono che le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio sono pertinenti ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. I punti C.3.5 di EN 303 345-2 V1.1.1 e B.3.5 di EN 303 345-5 V1.1.1 prevedono tuttavia che le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio siano contemplate da altre norme. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 303 345-2 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.1.1 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)Il considerando 2 della decisione di esecuzione C(2015) 5376 chiede che vi sia una buona cooperazione con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che è stata consultata in merito all’allineamento di tali norme armonizzate con la raccomandazione 74-01 (2019) dell’ERC relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio. Nella sua risposta la CEPT ha espresso il parere che l’allentamento dell’applicabilità della raccomandazione 74-01 (2019) dell’ERC possa avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni tecniche. I punti 4.2.1.5 di EN 303 213-6-1 V3.1.1 e 4.2.1.4 di EN 303 364-3 V1.1.1 possono pertanto conferire presunzione di conformità solo a specifiche apparecchiature radio. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC

 

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