Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 agosto 2020 l’Ungheria ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e autonomi.
(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Ungheria per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l’Ungheria un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,2 % e al 75,0 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL dell’Ungheria diminuirà del 7,0 % nel 2020.
(3)L’epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Ungheria. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica ungherese connessa a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure di carattere sanitario, illustrate ai considerando da 4 a 14.
(4)La risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive, citata nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, ha introdotto un sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive (trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici e acquisto di attrezzature) nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(5)Il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI.22)» (2), il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI.22)» (3) e il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI.22)» (4), citati nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, hanno introdotto una sovvenzione una tantum rispettivamente per le imprese di trasformazione degli alimenti, le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante, e le imprese di allevamento ittico. Il sostegno è subordinato al fatto che le imprese mantengano i loro dipendenti fino a dicembre 2020. Per quanto riguarda la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(6)Il «Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)» (5) e la «Legge LVIII del 2020» (6), citati nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, hanno prorogato, per lavoratori dipendenti e autonomi, i sussidi per la custodia dei bambini che sarebbero scaduti per sopraggiunti limiti di età tra l’11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, che è stato il periodo dello stato di allarme. Tali sussidi per la custodia dei bambini possono essere considerati una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
Per saperne di più:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it