La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato l’elenco iniziale dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo detto allegato. Nel frattempo erano stati adottati gli otto regolamenti di esecuzione (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) e (UE) 2018/1032 (12) della Commissione che autorizzavano l’immissione sul mercato di nuovi alimenti o estendevano l’uso di nuovi alimenti, a seconda dei casi. Anche tali regolamenti di esecuzione hanno aggiornato l’elenco dell’Unione. Tuttavia tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti non figurano più nell’elenco quale sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023.
(4)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di reinserire tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti nell’elenco dell’Unione. Poiché tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti figuravano nell’elenco dell’Unione fino al 13 agosto 2018, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Ottobre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC
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