Decisione (UE) 2020/1545 del Consiglio del 19 Ottobre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e il Governo delle Isole Cook.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (1) («accordo»), approvato con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (2), è entrato in vigore il 10 maggio 2017. Il protocollo di attuazione dell’accordo (3) («protocollo») è stato applicato dal 14 ottobre 2016 (4) per un periodo di quattro anni.

(2)Il protocollo giungerà a scadenza il 13 ottobre 2020.

(3)Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(4)In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook relativo a una proroga del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («accordo in forma di scambio di lettere») per un periodo massimo di un anno. Tali negoziati sono stati condotti a buon fine e lo scambio di lettere è stato siglato il 29 luglio 2020.

(5)Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque delle Isole Cook, nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(6)È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(7)Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque delle Isole Cook, è opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook, con riserva della conclusione di detto accordo in forma di scambio di lettere (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in scambio di lettere a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria, conformemente al relativo punto 6, a partire dal 14 ottobre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla sua firma (6), in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 Ottobre 2020

Per il Consiglio

La Presidente

J. KLOECKNER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.356.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A356%3ATOC

 

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