Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi elencati nel suo allegato I siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità della normativa dell’Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità della normativa dell’Unione.
(2)L’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Ucraina.
(3)Dopo aver esaminato la normativa pertinente dell’Ucraina, e sulla base di un audit realizzato nel 2015 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali in Ucraina, e la sua equivalenza ai requisiti dell’Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata «Relazione finale dell’audit effettuato in Ucraina dal 26 maggio 2015 al 4 giugno 2015 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione europea».
(4)A seguito dell’audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (4). È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della certificazione delle sementi in Ucraina sono competenti e operano in modo appropriato.
(5)È pertanto opportuno concedere l’equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di cereali in Ucraina e per quanto riguarda le sementi di cereali prodotte in Ucraina e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,
Hanno adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2003/17/CE
L’allegato I della decisione 2003/17/CE è così modificato:
a)Nella tabella, tra le voci «TR» e «US» è inserita la riga seguente:
«UA Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV 66/402/CEE»
b)Nella nota della tabella, tra i termini «TR — Turchia» e «US — Stati Uniti» sono inseriti i termini seguenti:
«UA — Ucraina,».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Ottobre 2020
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.356.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A356%3ATOC
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