Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding. È opportuno pertanto includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sul prestito sia il crowdfunding basato sull’investimento, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili.

(2)La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto proposto e l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.

(3)Il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l’accesso ai finanziamenti e a completare l’Unione dei mercati dei capitali. Per le PMI, l’impossibilità di accedere ai finanziamenti costituisce un problema anche in quegli Stati membri in cui l’accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding è emerso fino a diventare una prassi consolidata per finanziare attività commerciali di persone fisiche e giuridiche. Tale finanziamento avviene attraverso piattaforme online; le attività commerciali sono in genere finanziate da un gran numero di persone od organizzazioni; e le imprese, incluse le start-up commerciali, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

(4)Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese altri vantaggi. Può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale, permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing.

(5)Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali specifici in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati e degli investitori locali. Di conseguenza, ove presenti le norme nazionali differiscono all’interno dell’Unione per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, l’ambito di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l’autorizzazione.

(6)Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell’accesso ai servizi di crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:347:TOC

 

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