Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
dopo aver consultato la Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti al fine di promuovere un’imprenditorialità innovativa nell’Unione, rafforzando in tal modo l’Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando di conseguenza il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un’imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l’accelerazione di un’assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.
(2)Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell’Unione.
(3)Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e per evitare una situazione in cui la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni all’interno dell’Unione, le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
(4)Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al regolamento (UE) 2020/1503, la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva dovrebbe essere rinviata in modo da coincidere con la data di applicazione di cui al suddetto regolamento,
Hanno adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera:
«p)Aai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 10 novembre 2021.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 Ottobre 2020
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2020:347:TOC
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