La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri o zone di cui all’allegato di tale decisione. Tali misure comprendono divieti di spedizione di suini vivi, carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carni di suini provenienti da determinate zone elencate in tale allegato. Le misure di protezione stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (4) e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell’Unione.
(2)La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, tra cui la sorveglianza.
(3)Tenuto conto dell’efficacia delle misure di sorveglianza e di protezione applicate in Lettonia in conformità alla direttiva 2001/89/CE e alla decisione di esecuzione 2013/764/UE, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e vista la situazione epidemiologica favorevole della peste suina classica in tale Stato membro, tutte le zone della Lettonia attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere soppresse da tale allegato.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/764/UE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, il punto 3 è soppresso.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Ottobre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:346:TOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it