La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante («carta termica pesante» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea («Corea» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 («il regolamento di base»). L’avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Thermal Paper Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale superiore al 25 % della produzione totale di carta termica pesante dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame non sono state sottoposte a registrazione. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo.
1.3.Misure provvisorie
(4)In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 6 maggio 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni.
(5)Il 27 maggio 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di carta termica pesante originaria della Corea mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 (3) della Commissione («il regolamento provvisorio»).
1.4.Fase successiva della procedura
(6)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio (la «divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.
(7)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato. Inoltre su richiesta di uno del produttore esportatore che ha collaborato, si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore in occasione di tale audizione sono riportate nel presente regolamento. Nel giugno 2020 la Commissione ha inviato al produttore esportatore tre ulteriori divulgazioni finali contenenti informazioni più dettagliate sui calcoli di undercutting e underselling.
(8)Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato della risposta al questionario dell’unico importatore indipendente che ha collaborato, Ritrama SpA, nel corso di una telefonata con la società.
(10)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante (la «divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Il produttore esportatore che ha collaborato e il denunciante hanno presentato osservazioni.
(11)A seguito delle osservazioni del produttore esportatore, la Commissione ha fornito ad Hanso un’ulteriore divulgazione finale sul calcolo dei costi successivi all’importazione e sull’aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, in merito a cui Hansol ha presentato osservazioni.
(12)Al produttore esportatore è stata concessa un’audizione con i servizi della Commissione.
(13)Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.
Per saperne di più:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.346.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2020:346:TOC
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