Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia EUMM Georgia («EUMM Georgia» o «missione») istituita dall'azione comune 2008/736/PESC (2). La decisione 2010/452/PESC giunge a scadenza il 14 dicembre 2014.
(2)L'EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di due anni sulla base del suo mandato attuale.
(3)La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2010/452/PESC è così modificata:
1.all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).
2)all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.»
3)All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2014 e il 14 dicembre 2015 è pari a18 300 000 EUR.».
4)È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Cellula di progetto
1.L'EUMM Georgia dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUMM Georgia agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUMM Georgia e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUMM Georgia è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUMM Georgia in modo coerente, se tali progetti sono:
a)previsti nella scheda finanziaria della presente decisione, o
b)integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L'EUMM Georgia conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUMM Georgia nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUMM Georgia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
3.I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.»
5)All'articolo 16, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1.L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE” prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE.
2.L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” che sono prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.
3.Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione.».
6)All'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2016.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2014.
Fatto a Bruxelles,il 16 Dicembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S.GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_360_R_0012