Decisione d’Esecuzione della Commissione del 16 Dicembre 2014 che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del legname e della corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che non soddisfano i requisiti particolari di cui alla seconda colonna dei punti menzionati. Tali punti sono stati da ultimo modificati dalla direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione (2).

(2)Con lettere del 20 agosto 2014 e del 9 settembre 2014, il Canada ha chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.

(3)Con lettera del 2 settembre 2014 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.

(4)Il Canada e gli Stati Uniti vantano un consolidato livello di conformità alle condizioni relative al legname e alla corteccia di frassino (Fraxinus L.).

(5)È opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare temporaneamente ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di legname e di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti. Tale deroga dovrebbe essere soggetta a condizioni che garantiscano un livello accettabile del relativo rischio fitosanitario.

(6)Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare la Commissione e gli altri Stati membri di ogni singola partita non conforme alle condizioni della presente decisione, in modo da garantire un quadro adeguato della situazione e, se del caso, un'azione efficace a livello dell'Unione.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga.

1In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legname e della corteccia separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

2.In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il punto 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di oggetti di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti che soddisfano le condizioni di cui al punto 4) dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato in Canada o negli Stati Uniti. Detto certificato comprende, nella «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

a)la dichiarazione «in conformità dei requisiti UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione (3)

b)se del caso, l'indicazione della condizione soddisfatta, come indicato ai punti 1), 2) o 3) dell'allegato;

c)se del caso, il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dei punti 1), 2) o 3) dell'allegato.

Articolo 3

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna partita non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 4

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 16 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_363_R_0016

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