La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Le notifiche della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE o la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva dovrebbe comprendere tutte le informazioni che possono consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di pianificare e attuare l'azione più efficace possibile a livello dell'Unione o, se più opportuno, a livello regionale. Ciò è importante per garantire una totale protezione del territorio dell'Unione contro tutte le possibili fonti di rischio fitosanitario.
(2)Al fine di consentire una reazione rapida, alcuni elementi di tali notifiche dovrebbero essere presentati, in considerazione della loro importanza e della possibilità di una loro rapida presentazione, entro otto giorni lavorativi dalla conferma della presenza o della comparsa degli organismi nocivi, mentre tutti gli elementi richiesti dovrebbero essere presentati al massimo entro trenta giorni da tale conferma.
(3)Al fine di garantire che la Commissione e gli altri Stati membri siano tenuti informati di ogni cambiamento, lo Stato membro notificante dovrebbe provvedere ad aggiornare tali notifiche nel più breve tempo possibile qualora abbia a disposizione nuove informazioni pertinenti o adotti nuove misure pertinenti dopo aver presentato le informazioni richieste.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Contenuto delle notifiche
1.All'atto della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri della presenza o della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE o dell'effettiva comparsa di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva, gli Stati membri presentano le informazioni che figurano nell'allegato.
2.All'atto della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri della sospetta comparsa di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano, se del caso, le informazioni che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Termini per la presentazione delle notifiche.
1.Entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 e 8 dell'allegato.
2.Entro trenta giorni dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 1.
3.Entro otto giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale competente, sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8 dell'allegato.
4.Entro trenta giorni dalla data in cui l'organismo ufficiale competente sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 3.
5.Gli Stati membri aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 non appena abbiano a loro disposizione e abbiano verificato nuove informazioni pertinenti o non appena abbiano adottato nuove misure.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 15 Dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_360_R_0014