Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (l’“accordo”) è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
(2)L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura (il “comitato”) incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell’accordo, il comitato ha adottato mediante decisione n. 1/2003 il proprio regolamento interno (2).
(4)A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro necessari per amministrare gli allegati dell'accordo, compresi il gruppo di lavoro per la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e per la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) ("gruppo di lavoro "DOP e IGP"") e sono stati adottati i loro mandati mediante decisione n. 2/2003 del comitato (3). Conformemente all’allegato di tale decisione, il gruppo di lavoro “DOP e IGP” ha come missione principale l’analisi della protezione reciproca delle DOP e IGP.
(5)Nel 2011 l’Unione e la Svizzera hanno concluso un accordo relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (4) che modifica l’accordo e aggiunge un allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
(6)Il gruppo di lavoro “DOP e IGP” si è riunito per considerare in particolare la modifica della decisione n. 2/2003 per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro “DOP e IGP” al fine di tener conto di tale modifica dell’accordo.
(7)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003.
(8)La posizione dell'Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto per l’agricoltura si basa sul progetto di decisione del comitato alla presente decisione.
Le modifiche tecniche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 Marzo 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
G. STOURNARAS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2014:078:TOC
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