Decisione del Consiglio dell'11 Marzo 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato Misto per l’Agricoltura.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (l’“accordo”) è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura (il “comitato”) incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)Un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (l’“accordo aggiuntivo”) è entrato in vigore il 27 settembre 2007.

(4)A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo aggiuntivo, il comitato può modificare l’allegato dell’accordo aggiuntivo, conformemente agli articoli 6 e 11 dell’accordo.

(5)È necessario modificare l’allegato dell’accordo aggiuntivo per aggiornare i dati dell’organismo pubblico competente del Liechtenstein, nonché per tener conto delle modifiche dell’allegato 7 e dell’allegato 12 dell’accordo.

(6)La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1      

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto per l’agricoltura si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.

Le modifiche tecniche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 Marzo 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOURNARAS

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2014:078:TOC

 

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