La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)La crisi dei rifugiati del 2015 ha messo in luce debolezze e lacune nei sistemi dell’UE e nazionali per la gestione delle crisi migratorie, nonché una mancanza di capacità e strumenti a disposizione degli Stati membri maggiormente sotto pressione. La crisi ha evidenziato la necessità di agire su più fronti simultaneamente: nei paesi terzi di origine, transito e/o destinazione, alle frontiere esterne dell’UE e in altri Stati membri sotto pressione.
(2)Le misure adottate dall’Unione e dagli Stati membri dopo la crisi dei rifugiati del 2015 erano rivolte a molteplici necessità di ordine politico, legislativo, operativo e finanziario e miravano a migliorare la sostenibilità della gestione della migrazione. Questi sforzi senza precedenti, che comportavano misure a livello nazionale, internazionale e dell’UE, hanno contribuito a una successiva riduzione degli arrivi irregolari anno dopo anno raggiungendo infine, nel 2019, il livello più basso in sei anni.
(3)La situazione alle frontiere esterne permane tuttavia molto instabile e sono necessari ulteriori miglioramenti per essere meglio preparati a resistere a potenziali crisi migratorie su vasta scala. Inoltre, i migranti che effettuano spostamenti non autorizzati e presentano domande di asilo in diversi Stati membri possono costituire un grave onere per i sistemi nazionali di asilo.
(4)Per evitare di assistere a flussi migratori pressoché incontrollati in arrivo nell’UE, come accaduto nel 2015, e per garantire il funzionamento efficace dei sistemi migratori nazionali è necessario consolidare la cooperazione operativa finora sviluppata, istituendo un quadro che favorisca un uso più coordinato della legislazione pertinente. L’istituzione di un simile quadro contribuirebbe in modo significativo ad assicurare che gli Stati membri e l’Unione sviluppino la resilienza necessaria per affrontare efficacemente qualsiasi tipo di crisi migratoria. Inoltre, la situazione migratoria dovrebbe essere monitorata periodicamente affinché le decisioni siano adottate sulla base di un quadro situazionale completo, ove possibile. Tale processo dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita dopo la crisi dei rifugiati del 2015 nel monitorare la situazione migratoria, anche attraverso la pubblicazione delle relazioni sulla conoscenza e l’analisi integrate della situazione (ISAA) nell’ambito dell’attivazione pertinente dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) del Consiglio.
(5)Al fine di rafforzare la resilienza dell’Unione e degli Stati membri, tutti i portatori di interessi, compresi gli Stati membri attraverso canali bilaterali, dovrebbero continuare a impegnarsi attivamente nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e a tenersi reciprocamente informati in merito a potenziali crisi in paesi terzi che potrebbero sfociare in crisi migratorie all’interno dell’UE. Per sostenere i paesi partner nello sviluppo delle capacità e nell’affrontare tali crisi, prima che le loro conseguenze si ripercuotano sull’UE, si dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti pertinenti dell’UE in linea con i rispettivi quadri giuridici e obiettivi principali, rafforzando nel contempo gli obiettivi della politica migratoria.
(6)L’efficacia della risposta operativa a una crisi migratoria dipende dalla preparazione dei singoli Stati membri e dalla loro capacità di dispiegare le attrezzature e le risorse necessarie, nonché da un’azione coordinata sostenuta dalle strutture esistenti dell’Unione. Inoltre, richiede che tutti i soggetti interessati cooperino in modo rapido ed efficace. Un meccanismo efficace e tempestivo di gestione delle crisi si basa pertanto sull’esistenza di procedure di cooperazione in caso di crisi, precedentemente stabilite, che definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti a livello nazionale e dell’Unione.
(7)È necessario un meccanismo strutturato di gestione della migrazione, con monitoraggio in tempo reale, un sistema di allarme rapido e una risposta centralizzata e coordinata dell’UE per mobilitare strutture, strumenti e risorse umane e finanziarie, secondo necessità, tra le istituzioni e le agenzie dell’UE e in cooperazione con gli Stati membri.
(8)Il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ha stabilito la responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere. Occorre inoltre garantire la conoscenza situazionale e prevedere una pianificazione integrata per la gestione europea integrata delle frontiere, compresa una pianificazione di emergenza.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
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