Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1358 della Commissione del 28 Settembre 2020 relativa all’applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la documentazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell’Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

(2)L’ articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l’applicazione dell’articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l’ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l’articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione deve fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso.

(3)Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (l’«accordo»).

(4)Il 13 giugno 2019 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Islanda, Norvegia, Serbia e Svizzera hanno firmato l’addendum n. 2 all’accordo che include l’ufficio nazionale di assicurazione della Bosnia-Erzegovina. L’addendum stabilisce le modalità pratiche che consentono l’abolizione dei controlli assicurativi per i veicoli menzionati nell’accordo che stazionano abitualmente nel territorio della Bosnia-Erzegovina e si applica a tutti i tipi di veicoli, ad eccezione dei veicoli militari immatricolati in tale paese.

(5)Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

A decorrere dal 19 ottobre 2020 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio della Bosnia-Erzegovina, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2020

 

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC

 

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