Il Comitato Misto,
visto l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli da 11 a 13 dell’accordo sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma il 23 novembre 2017.
(2)L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
(3)L’allegato della presente decisione contiene modifiche degli allegati I e II dell’accordo che aggiornano alcuni aspetti degli allegati I e II originali approvati nel 2015. Prevede inoltre una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera.
(4)Conformemente all’allegato I, parte B, dell’accordo, è opportuno che, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Unione escluda i voli in arrivo da aerodromi situati in territorio svizzero dall’ambito di applicazione dell’ETS dell’UE. Ciò non pregiudica la copertura degli operatori aerei da parte dell’ETS dell’UE, sulla base dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che la categoria di attività cui si applica la direttiva 2003/87/CE comprende tutti i voli in arrivo a o in partenza da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.
(5)È opportuno sottoporre a revisione l’allegato I dell’accordo conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030. Dovrebbe essere garantito che la revisione dell’allegato I dell’accordo preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne dell’Unione e della Svizzera nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Occorre evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, il 5 Dicembre 2019
Per il comitato misto
La segretaria per l’Unione europea
Maja-Alexandra DITTEL
Il Presidente
Marc CHARDONNENS
La Segretaria per la Svizzera
Caroline BAUMANN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
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