Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 Settembre 2020 che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del Regolamento (UE) 2020/672.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 agosto 2020 l’Italia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Italia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l’Italia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’11,1 % e al 158,9 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL dell’Italia diminuirà dell’11,2 % nel 2020.

(3)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Italia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica italiana connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti, indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata, bonus per servizi di baby-sitting, estensione dei congedi parentali e dei permessi per disabilità, contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali e crediti d’imposta a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da (4) a (10).

(4)Il «decreto-legge n. 18/2020 (2), e il «decreto-legge n. 34/2020» (3), citati nella richiesta dell’Italia del 7 agosto 2020, hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19, ivi compresa l’estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni). Tale misura, che presuppone il mantenimento del contratto di lavoro, copre l’80 % della normale retribuzione dei dipendenti delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale a causa della COVID-19, fino a un massimo di 18 settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

(5)Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le autorità hanno introdotto un’indennità di 600 EUR per i mesi di marzo e aprile 2020. I liberi professionisti che a marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente hanno diritto anche a un’indennità di 1 000 EUR per il mese di maggio 2020. Un’ulteriore indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti a enti privati di previdenza sociale obbligatoria.

(6)Le autorità hanno introdotto una serie di misure rivolte a specifiche categorie professionali che hanno risentito dell’epidemia di COVID-19. Tali misure comprendono un’indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 e di 500 EUR per il mese di aprile 2020 per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo (con reddito annuo non superiore a 50 000 EUR); un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i collaboratori sportivi; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori a chiamata e un’indennità di 500 EUR al mese per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici.

(7)Le autorità hanno introdotto anche due misure volte a far fronte all’impatto della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della chiusura delle scuole, sotto forma di estensione dei congedi parentali fino a 30 giorni nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore in caso di figli con disabilità che frequentano ancora la scuola), dell’ordine del 50 % del loro reddito, e di un bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 2 000 EUR, alternativo al congedo parentale e valido nello stesso periodo. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(8)Le autorità hanno altresì introdotto l’estensione dei permessi per disabilità per i lavoratori affetti da disabilità grave o con familiari affetti da disabilità grave, fino a 12 giorni nel periodo dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020 e ulteriori 12 giorni nel periodo dal 1o maggio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta dell’estensione di un regime esistente che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni al mese di permesso per disabilità.

(9)Sono stati introdotti contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. L’importo del contributo è calcolato prendendo in considerazione il calo del fatturato registrato nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 (da un minimo di 1 000 EUR a un massimo del 20 % dell’ammontare della diminuzione).

(10)Infine, le autorità hanno introdotto due misure di carattere sanitario: un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80 000 EUR) e un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione di piccole imprese, studi professionali e istituzioni senza scopo di lucro e per l’acquisto di attrezzature di sicurezza (fino ad un massimo di 60 000 EUR). Dal momento che i crediti d’imposta rappresentano gettito cui il governo rinuncia, possono essere considerati equivalenti alla spesa pubblica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC

 

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