Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 3 agosto 2020 la Spagna ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Spagna per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Spagna un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,1 % e al 115,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Spagna diminuirà del 10,9 % nel 2020.
(3)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Spagna. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica spagnola connessa al regime di riduzione dell’orario lavorativo e a regimi analoghi specificamente rivolti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori del settore del turismo, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica, come illustrato nei considerando da (4) a (9).
(4)Più specificamente, il «regio decreto legge 8/2020», il «regio decreto legge 11/2020» e il «regio decreto legge 24/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto una compensazione salariale fino a un massimo del 70 % dello stipendio base dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione nell’ambito del regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). La compensazione è limitata a un massimo di 1 098,09 EUR al mese, che può essere aumentato a 1 254,96 EUR al mese o a 1 411,83 EUR al mese, a seconda del numero di figli a carico del beneficiario.
(5)Le autorità hanno inoltre introdotto un’esenzione totale o parziale dai contributi di previdenza sociale, a seconda delle dimensioni dei datori di lavoro e del mese dell’anno, per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’ERTE. L’esenzione consiste nel mancato gettito per il governo che, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.
(6)Per i lavoratori autonomi, le autorità hanno introdotto una prestazione per la «cessazione dell’attività» (vale a dire la sospensione, totale o parziale, dell’attività autonoma) e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale. La misura prevede pagamenti mensili per il periodo di chiusura forzata delle imprese o per le imprese che, sebbene aperte, abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 75 %.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
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