Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,4 % e al 196,4 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Grecia diminuirà del 9 % nel 2020.
(3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica in Grecia connessa all'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi a causa della crisi, al costo della loro copertura previdenziale durante il periodo di sospensione, all'indennità speciale concessa ai lavoratori autonomi, al regime di riduzione dell'orario lavorativo e ai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, illustrati nei considerando da (4) a (8).
(4)Più specificamente, l'"atto legislativo del 14 marzo 2020" (2), citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi a partire da metà marzo 2020. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.
(5)Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando (4). Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
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